(AGICOS) - Roma, 10 Marzo 2010 - Ore 13,10 - LOTTO: STANLEY "DEROGA CONCESSIONE VIOLA PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA" (1)

*dal nostro inviato al Tar - La proroga della concessione del gioco del Lotto è l'oggetto del ricorso discusso questa mattina presso la seconda sezione del Tar del Lazio. Le ricorrenti Sisal e Stanley International Betting hanno manifestato alla Corte la questione di legittimità del rinnovo tacito della concessione del Lotto nei confronti di Lottomatica per ulteriori 9 anni, questione che si dibatte dal 2007. "Contro quella che è un deroga illegittima della concessione – hanno spiegato i legali di Stanley – invochiamo il diritto comunitario. Riteniamo infatti che l'operato dell'Amministrazione sia illegittimo: la proroga in oggetto estesa per un periodo così lungo, quindi da non considerare sperimentale ma definitivo - visto che si parla di ben 22 anni – vale come affidamento di una nuova concessione. Un operato che è in netto contrasto con i principi di concorrenza stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea. Secondo tali principi la deroga può considerarsi applicabile perché il rinnovo della concessione non risponde ad esigenze di pubblica impellenza, non è proporzionata ed è discriminante". (segue)

 

LOTTO: SISAL "CONCESSIONE AFFIDATA SENZA GARA. IL LODO E' ILLEGITTIMO" (2)

A coadiuvare le motivazioni di Stanley anche i legali di Sisal che hanno posto l'accento sulla questione del lodo arbitrale. "Il nostro ricorso è stato motivato principalmente dall'intervento del Lodo, che ha ridefinito i termini di durata della concessione. Siamo dunque davanti ad un affidamento di una concessione senza gara". (segue)

LOTTO: LOTTOMATICA "DIRITTO CONTRATTUALE NON APLICABILE IN MATERIA DI CONCESSIONI" (3)

"Il ricorso è da considerarsi inammissibile ed irricevibile indipendentemente dalla proroga in questione", hanno spiegato i legali di Lottomatica. "E' da tenere presente infatti che Sisal e le altre concessionarie erano a conoscenza della clausola di rinnovo tacito fin dal 2002. La causa dunque non è stata impugnata sufficientemente in tempo. Per quanto riguarda invece l'invocazione da parte di Stanley della tutela del diritto comunitario rispondiamo che quest'ultimo è stato rispettato perché la materia del contendere è una concessione non un contratto. Quindi le norme relative ai contratti impugnate da Stanley sono inapplicabili in questo caso". (segue)

LOTTO: AVVOCATURA DI STATO "NON RISPETTATI I TERMINI DI IMPUGNAZIONE" (4)

Un ulteriore accento sul rispetto dei termini di presentazione dei ricorsi è stato evidenziato infine dall'Avvocatura di Stato per conto di Aams. "Non si può contestare all'infinito, soprattutto se non si rispettano i termini di impugnazione". (fine)

agicos - 10/03/2010 - mz

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