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TRIS: IL REGOLAMENTO |
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Art.
1 - L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine
U.N.I.R.E. Ente Morale (R.D. 24 maggio 1931, n. 624)
con sede in Roma esercita, a sensi dell'art. 6 del
D.L. 14 aprile 1948, n. 496 concorsi pronostici a
svolgimento periodico connessi con le corse dei
cavalli ("TOTIP"). Tali concorsi sono
disciplinati dalle norme per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, contenute nel D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581,
modificato con D.P.R. 5 aprile 1962, n. 806, nonché
dal presente Regolamento Ufficiale.
Art. 2 - La gestione dei concorsi può essere effettuata direttamente dall'U.N.l.R.E. o per mezzo di persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dell'Ente. Art. 3 - Presso ogni Sede di Zona dell'Ente gestore è costituita una Commissione di Zona formata da un rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria con funzioni di Presidente, da un notaio o pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. Detta Commissione ha i compiti previsti agli art. 23,25,30 del presente Regolamento. Art. 4 - È' istituita in Roma presso l'Ente gestore una Commissione Centrale composta da un rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria che la presiede, da un notaio o un pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. I compiti della Commissione Centrale sono quelli previsti agli artt. 31 e 32 del presente Regolamento. Art.
5 - La posta unitaria netta di partecipazione
al concorso, per ogni colonna, è di EUR 0,408. Il
prezzo al pubblico della colonna singola è di EUR
0,50 e la giocata minima non può essere inferiore a
due colonne. Il concorrente è tenuto a corrispondere
al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso,
per ogni colonna la somma di EUR 0,04. Identica somma
è dovuta quando la partecipazione al concorso ha
luogo presso gli uffici dell'Ente gestore. La consegna
delle schede per la partecipazione al concorso ed il
versamento delle poste dovranno effettuarsi presso gli
uffici delle Sedi di Zona del gestore potranno
effettuarsi altresì, a scelta ed a rischio dei
concorrenti, presso i ricevitori autorizzati dal
gestore stesso, i quali agiscono per incarico dei
concorrenti, con il compenso di cui al comma
precedente, corrisposto direttamente dai concorrenti
medesimi, e sono obbligati, previa affissione del
presente Regolamento, ad osservare ed a far rispettare
dai concorrenti le relative norme. Le ricevitorie
autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite
insegne con le caratteristiche stabilite dal gestore
ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno
dei locali. La data di chiusura di accettazione delle
schede sarà fissata e resa nota in relazione all'ora
di inizio delle corse. Art. 7 - Il concorso si attua su un determinato numero di corse che hanno luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi italiani riconosciuti in base ai Regolamenti del Jockey Club Italiano, della Società degli Steeple Chases e dell'E.N.C.A.T. (Ente Nazionale Corse al Trotto). Potranno essere prescelte anche corse che abbiano luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi esteri quando sono iscritti cavalli italiani. Le corse oggetto del concorso sono normalmente sette. Art. 8 - Delle corse prescelte verrà data comunicazione al pubblico a mezzo dell'Organo Ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Qualsiasi variazione ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione dell'Organo Ufficiale, non implica alcuna responsabilità dell'U.N.I.R.E. stessa né delle persone indicate nell'art. 2. In particolare le distanze, i pesi, i numeri di partenza per le sole prime sei corse, sono pubblicati a titolo puramente indicativo ed eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validità del concorso. Art.
9 - I cavalli iscritti in ognuna delle prime
sei corse sono divisi in tre gruppi contraddistinti
rispettivamente con i segni convenzionali 1,X,2. Uno o
più cavalli possono figurare eventualmente anche in
più di un gruppo (cavalli "jolly"). Nelle
corse in cui sia espressamente previsto che uno o più
cavalli "ritirati" possano essere sostituiti
da uno o più cavalli indicati come
"riserve", ai fini del concorso i cavalli
denominati "riserve" relativi alle prime sei
corse, verranno considerati compresi soltanto nel
gruppo di appartenenza del cavallo ritirato in
sostituzione dello stesso per la settima corsa i
cavalli denominati "riserve" prenderanno il
numero dei cavalli ritirati in sostituzione degli
stessi. Art. 11 - Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali ed insostituibili 1,X,2, senza correzioni o contraddizioni, in ciascuna delle prime sei corse prescelte, in quale dei tre gruppi (1,X,2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i risultati ufficiali convalidati sul campo, arriveranno rispettivamente primo e secondo e nel pronosticare i due numeri che contraddistinguono i cavalli che, secondo i risultati ufficiali, arriveranno indifferentemente primo e secondo nella settima corsa prescelta. Qualora in una delle prime sei corse risultasse partente un solo cavallo, in uno o più gruppi, agli effetti del pronostico di primo arrivato si intenderà acquisito il gruppo 1,X,2 a cui appartiene il cavallo vincitore, mentre agli effetti del pronostico di secondo arrivato, si intenderanno acquisiti i tre segni 1,X,2, qualunque sia il gruppo di appartenenza del cavallo secondo classificato. In caso di ritiro di uno o più cavalli della settima corsa, il pronostico effettuato dal giocatore sul cavallo o sui cavalli ritirati si intende trasferito al cavallo partito con il numero immediatamente più basso rispetto a quelli ritirati, non pronosticato dal giocatore qualora venga ritirato il cavallo contrassegnato dal numero uno ed in caso che il cavallo con il numero uno risulti già pronosticato, il pronostico viene trasferito al cavallo partito con il numero più alto non pronosticato dal giocatore. I risultati ufficiali sono quelli convalidati dai verdetti inappellabili pronunciati sui campi di corse dai commissari e dai giudici, a norma dell'art. 2 del Regolamento generale per le scommesse al totalizzatore sulle corse dei cavalli in genere. Art.
12 - Nelle prime sei corse, nel caso di arrivo
simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat)
per il primo posto di una corsa, consegue un punto il
pronostico di primo arrivato che prevede un gruppo al
quale appartiene uno dei cavalli classificati a pari
merito. In tal caso il pronostico di secondo arrivato
consegue un punto solo se prevede uno dei due gruppi
al quale appartengono i cavalli classificati a pari
merito con esclusione del cavallo già ritenuto agli
effetti del pronostico di primo vincente. Se il
pronostico di primo arrivato non prevede alcuno dei
gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a
pari merito e non consegue quindi punto alcuno, il
pronostico di secondo arrivato realizza un punto se
prevede un gruppo al quale appartiene uno dei cavalli
classificati a pari merito. Nel caso di arrivo
simultaneo di due cavalli, essi saranno considerati
primo e secondo arrivati, nel caso di arrivo
simultaneo di tre o più cavalli ciascuno di essi si
combinerà con gli altri, per cui si determineranno più
combinazioni vincenti. Art. 14 - I pronostici debbono essere formulati su schede composte di un foglio divisibile in tre tagliandi, ciascuno dei quali, a sua volta, composto da due settori indicanti nel primo, in colonna, l'ordine progressivo dei pronostici relativi alle prime sei corse, nel secondo i pronostici relativi alla settima corsa. Il programma delle corse viene pubblicato sull'Organo Ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del Concorso. Ogni scheda è utilizzabile per due colonne di dodici pronostici per le prime sei corse e per due pronostici relativi alla settima corsa oppure per quattro colonne e due pronostici per la settima corsa oppure per otto colonne e due pronostici per la settima corsa, pari, rispettivamente, a due, quattro e otto poste. Il pronostico di primo e secondo arrivato nelle prime sei corse in programma deve essere formulato indicandosi, con i segni convenzionali ed insostituibili 1,X,2, senza correzioni o contraddizioni il corrispondente gruppo 1,X,2 nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare primo arrivato ed il corrispondente gruppo 1,X,2 nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare secondo arrivato. Il pronostico di primo e secondo arrivato nella settima corsa deve essere formulato indicandosi, nell'apposito spazio, senza correzioni o contraddizioni, i numeri che contraddistinguono i due cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo fra quelli che risulteranno partiti nella settima corsa in programma. I pronostici dovranno essere compilati in maniera chiara e leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni. Art. 15 - Sulla scheda, all'atto della sua presentazione agli Uffici delle Sedi di Zona o ai ricevitori, saranno applicati, a seconda delle poste, uno o due bollini contraddistinti da serie e numero. I bollini sono di colorazione diversa a seconda che si tratti di due o di otto poste. I bollini per due poste portano la scritta "doppio". quelli per otto poste la scritta "ottuplo". Sulle schede con quattro poste devono essere applicati due bollini con la scritta "doppio". Il concorrente all'atto del versamento della posta è tenuto ad accertarsi della esatta applicazione sulla scheda dei prescritti bollini. Qualora su una scheda risultino applicati i bollini per un numero di poste superiori a quello delle colonne riempite nel tagliando 3 (matrice) archiviato giusto l'art. 23, saranno ritenute valide solamente le predette colonne. Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quello del numero delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna a sinistra. Il primo tagliando (tagliando l-figlia), verrà staccato dalla scheda e consegnato al concorrente all'atto del pagamento della posta. Gli altri due tagliandi della scheda verranno utilizzati l'uno (tagliando 2-spoglio) per lo scrutinio, l'altro (tagliando 3-matrice) per essere custodito e sigillato nell'archivio a norma dell'art. 23. Art. 16 - È ammessa la partecipazione al concorso con speciali schede che consentono di effettuare giocate plurime sino ad un massimo di 648 colonne, mediante due diversi tipi di sistema, denominati rispettivamente "sistema integrale" e "sistema a riduzione logica per accoppiate". L'ente gestore si riserva la facoltà di stabilire il limite minimo delle giocate consentito con una sola scheda. Le schede recano le indicazioni più sotto specificate relative ai due diversi tipi di sistema e sono composte da tre parti (figlia-spoglio-matrice). La partecipazione al concorso può risultare altresì da schede distribuite dall'ente gestore compilabili con apposite macchine elettroniche in dotazione alle ricevitorie. Su dette schede è ammessa la compilazione di colonne singole (minimo 2) o di colonne sistemistiche, purché sia chiaramente indicato il numero di colonne giocate ed i bollini applicati corrispondano all'importo delle poste dovute. Art.
16 BIS - La partecipazione al concorso può
risultare da apposite schede distribuite dall'Ente
Gestore convalidabili mediante macchine validatrici
elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine
progressivo delle prime sei corse da pronosticare
nonchè i numeri che contrassegnano i cavalli
partecipanti alla settima corsa da pronosticare. La
scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata
alla marcatura, è suddivisa in due settori: uno
composto da quattro colonne contiene per ogni evento
da pronosticare, tre riquadri contrassegnati
rispettivamente dai segni 1,X,2 corrispondenti ai
gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli di ciascuna
delle sei corse oggetto del pronostico l'altro,
composto da un pannello di sedici caselle recanti
ciascuna un numero da 1 a 16 corrispondenti ai numeri
dei cavalli della settima corsa anch'essa oggetto del
pronostico. Il giocatore esprime il proprio pronostico
mediante l'apposizione nell'apposito riquadro in
corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno
idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di
lettura della macchina. Il pronostico deve essere
formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o
contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure 2,
indicandosi con detta marcatura il corrispondente
gruppo 1,X,2 nel quale figura incluso il cavallo che
si intende pronosticare in ciascuna delle sei corse,
nonchè marcando almeno due dei sedici numeri del
secondo settore, indicandosi con detta marcatura i
numeri dei cavalli prescelti nella settima corsa che
si intendono pronosticare primo e secondo arrivati. La
seconda sezione della scheda è destinata alla stampa
effettuata dalla macchina validatrice che riporterà
in chiaro sia i segni 1,X,2 derivanti dalla lettura
delle marcature risultanti nella corrispondente
colonna della prima sezione, primo settore, sia i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature
risultanti nella prima sezione, secondo settore. Sulla
medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate
singole e/o sistemistiche integrali di cui al
successivo art. 17, di 2 o più colonne e da un minimo
di 2 numeri che contraddistinguono i cavalli partenti
nella settima corsa ad un massimo di numeri quanti
sono i cavalli partenti. Ogni numero marcato superiore
a due agisce come moltiplicatore delle colonne e
quindi delle poste di gioco. In ogni caso le colonne
complessive giocate non potranno essere superiori a
16.384. Una colonna singola si compila marcando uno
solo dei tre segni di pronostico prestampati in
corrispondenza dei dodici eventi relativi alle sei
corse (primo e secondo) nonchè marcando due numeri
dei cavalli partenti nella settima corsa. Una giocata
sistemistica integrale si compila marcando per ogni
evento da pronosticare un pronostico fisso e almeno
una variante doppia e due o più numeri di cavalli
partenti nella settima corsa La convalida viene
effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di
partecipazione al concorso nella apposita apertura
della macchina validatrice che, all'atto
dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore
l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del
pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito
tasto di convalida. La convalida risulta dalla
scritturazione, operata dalla macchina validatrice,
nella seconda sezione della scheda, oltre che dei
segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti
dati: codice di controllo, numero di concorso, data
del concorso, codice di zona, codice di ricevitoria,
codice della validatrice, numero di colonne
convalidate e numero progressivo della giocata, data
ed ora della convalida. A tutti gli effetti della
giocata valgono i segni di pronostico 1,X,2 e i numeri
dei cavalli della settima corsa stampati dalla
macchina validatrice della scheda. All'atto del ritiro
della scheda convalidata il giocatore è tenuto a
controllarla e, nel caso di difformità tra i
pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla
macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di
chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta. È
consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla
macchina validatrice su speciali schede prive dei
riquadri di marcatura, di giocate generate dalla
stessa macchina validatrice o da un computer ad essa
collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il
giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida
delle colonne in essa stampate. Dopo la convalida, il
partecipante ritira la scheda convalidata, che deve
essere da lui custodita con ogni cura e diligenza
costituendo documento valido per il ritiro dei premi.
Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice
sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati
nella memoria interna della stessa validatrice ed in
una seconda carta memoria estraibile e successivamente
trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente gestore, via
linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza.
L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro
Elaborazione dati, provvederà a trasferire, previ gli
opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi
dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e
non modificabili che, consegnati alla Commissione di
Zona prima dell'inizio delle corse, costituiscono a
tutti gli effetti, le matrici delle schede del
concorso. Le disposizioni del presente Regolamento
previste per le giocate convalidate con bollini, se
non incompatibili. si applicano alle giocate di cui al
presente articolo. Art. 19 - Il "sistema riduzione logica per accoppiate," consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate ottenute scegliendo per ogni corsa gli accoppiamenti a due a due fra i nove ottenibili con i segni 1,X e 2. L'ordine delle sei corse del concorso è indicato sulla scheda con i numeri d'ordine dall'I al 6, corrispondenti alla successione delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire l'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Sulle tre parti della scheda sono riprodotti, per ognuna delle sei corse, i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1,X,2, racchiusi in un riquadro. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore contrassegnando sui tre tagliandi con una X (doppia diagonale) le accoppiate prescelte per ogni corsa. I riquadri non contrassegnati dal segno X da parte del concorrente si intendono non giocati. Il numero delle colonne del sistema si ottiene moltiplicando il numero delle accoppiate giocate nella prima corsa per il numero delle accoppiate giocate nella seconda corsa, il prodotto così ottenuto va moltiplicato per il numero delle accoppiate giocate nella terza corsa e così via sino alla sesta corsa. Nell'apposito spazio della scheda da sistema a riduzione logica per accoppiate il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla settima corsa mediante l'indicazione dei numeri dei cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori a due agiscono da moltiplicatore delle colonne. Il moltiplicatore si calcola come previsto dall'ultimo comma dell'art. 17. Art. 20 - Ogni scheda a riduzione logica partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano, dal computo anzidetto, sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiore a 648. In caso contrario la scheda partecipa al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine delle singole accoppiate di ogni variante. Ognuna delle accoppiate della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritta nell'ordine una sola volta, le singole accoppiate giocate nella seconda variante vengono invece scritte di seguito nell'ordine, due volte, oppure tre, oppure quattro ecc. a seconda che la prima variante sia costituita da due, oppure da tre, oppure da quattro, ecc. accoppiate diverse. Il procedimento prosegue in modo analogo a quanto descritto nell'art. 18 del presente regolamento per il caso di sviluppo del sistema integrale. I gruppi di accoppiate di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. Le accoppiate fisse vengono ripetute per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti, e quindi annullate, le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato. Per il caso di varianti relative a corse dichiarate non valide ai fini del concorso, valgono le stesse norme di cui al penultimo comma dell'art. 17. Art. 20 BIS - E' consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ed un massimo di 16.384 colonne utilizzando le apposite schede distribuite dall'Ente Gestore e convalidabili mediante macchine elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei corse da pronosticare, più un pannello per il pronostico della settima corsa. La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura è divisa in due parti: una contiene i riquadri per ogni corsa da pronosticare, contrassegnati con i nove possibili accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i segni 1,X,2, l'altra contiene un pannello con riquadri numerati progressivamente da 1 a 16, corrispondenti ai numeri dei cavalli partenti nella settima corsa. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, i riquadri relativi alle accoppiate prescelte la scelta dei numeri corrispondenti ai cavalli primo e secondo arrivato nella settima corsa, mediante la marcatura, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, di due o più numeri fra quelli riportati nei riquadri dell'apposito pannello, realizzando così le giocate a riduzione logica soggetta alle norme di cui agli art. 19 e 20. La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà gli accoppiamenti, in sequenza, derivanti dalla lettura della marcatura risultante nei riquadri nonché i numeri dei cavalli che il giocatore ha inteso pronosticare primo e secondo fra quelli partenti nella settima corsa. Art.
21 - ll concorrente indicherà sulla scheda
prescelta, oltre al numero ed alla data del concorso,
anche il numero delle colonne costituenti il sistema.
I segni sopra stabiliti per la formulazione del
pronostico sono insostituibili. Art. 23 - Presso ogni Sede di Zona dell'ente gestore è predisposto un archivio, costituito da un locale fornito di sufficiente garanzia o da uno o più armadi corazzati. Prima dell'ora dell'inizio delle corse tutti i tagliandi n. 3 (matrice) che pervengono dagli uffici periferici e dai ricevitori autorizzati della Zona vengono depositati nell'archivio per la custodia. Le operazioni di deposito e la custodia dei tagliandi sono controllate e sorvegliate dall'anzidetta Commissione di Zona la quale verbalizza il numero complessivo dei tagliandi n. 3 (matrice) da custodire gli estremi di quelli denunciati ed accertati come mancanti, procede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi. L'unico tagliando idoneo a fare stato ad ogni effetto anche in caso di contestazione è quello custodito nell'archivio a norma del presente articolo. Per le giocate convalidate elettronicamente, prima dell'ora di inizio delle corse, vengono depositati negli archivi di cui al 1° comma del presente articolo i dischi ottici,scrivibili una sola volta e non modificabili, di cui all'art. 16 bis. In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle giocate su dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte memoria estraibili e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale, contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Le operazioni di deposito e custodia sono controllate e sorvegliate dalla Commissione di Zona che verbalizza il numero complessivo delle colonne convalidate ed il numero delle colonne annullate. Art. 24 - Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente i tagliandi n. 3 (matrice), i quali, compilati e ricevuti nei modi prescritti, risultino custoditi nell'archivio a norma dell'art. 23 e contengano l'esatto pronostico, secondo i criteri esposti, del numero dei risultati sufficiente per l'assegnazione alle varie categorie di vincitori. Per le giocate convalidate elettronicamente concorrono alla determinazione dei vincenti le matrici registrate sui dischi ottici e/o nelle carte memoria estraibili e/o tabulati custoditi nell'archivio a norma dell'art. 23 e contenenti in maniera non equivocabile l'esatto pronostico. A seconda dei casi le categorie vincenti sono tre, due o una. Sono tre quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12, punti 11, e punti 10 in tal caso le tre categorie saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12, punti 11, punti 10. Le categorie di vincenti sono due quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12 e punti 10, oppure punti 12 e punti 11, oppure punti 11 e punti 10. In tali casi le due categorie vincenti saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12 e punti 10, oppure punti 12 e punti 11, oppure punti 11 e punti 10. La categoria vincente è unica quando il massimo punteggio raggiunto è di punti 10 o inferiore al 10, anche se per effetto di annullamento di una o più corse ai sensi dell'art. 10. La realizzazione dei due punti di pronostico relativi alla settima corsa ha rilevanza soltanto ai fini della determinazione dei premi spettanti ai vincitori della prima categoria, come previsto dal successivo articolo 28. Art. 25 - Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate, l'Ufficio di ogni Sede di Zona del gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi n. 2 (spoglio) e/o mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi sono colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di Zona. La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio medesimo i tagliandi n. 3 (matrice), delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina i tagliandi n. 3 (matrice), recanti colonne vincenti. Per le giocate convalidate elettronicamente la Commissione di Zona estrae dall'archivio i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti colonne vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona, provvede alla collocazione dei tagliandi e/o dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio ed alla chiusura e sigillatura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per le necessità di successiva giornata di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami menzionato all'art, 30. Le operazioni della Commissione di Zona vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione Finanziaria e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati i tagliandi n. 3 (matrice), vincenti e l'elenco delle schede vincenti convalidate elettronicamente. Art. 26 - Qualora, per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 (matrice) non fosse rinvenuto nell'archivio, Ia partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni responsabilità dell'UNIRE e dei suoi ausiliari, del gestore del concorso e dei suoi ricevitori autorizzati. Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando n. 3 (matrice) rinvenuto nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche alle giocate convalidate elettronicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici e qualora non fosse possibile depositare negli archivi la carta memoria di ricevitoria od il tabulato con l'elenco delle giocate registrate dal Centro zonale. Art. 27 - L'U.N.I.R.E., il gestore del concorso, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di un tagliando n. 3 (matrice), o, nel caso di giocate convalidate elettronicamente, la mancata trasmissione o ricezione delle giocate via telefonica o delle carte memoria estraibili, sono tenuti a darne notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nella ricevitoria dove è stata effettuata la giocata, sino alla scadenza del primo termine di reclamo previsto dall'art. 30. Tuttavia l'esclusione dal concorso dei tagliandi n. 3 (matrice), comunque mancanti, si verifica ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26, anche nel caso in cui l'avviso non venga dato o venga dato in forma non regolare. Art.
28 - Il settantacinque per cento dell'importo
destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali
fra le singole categorie di cui al secondo comma
dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato
integralmente alla categoria unica di cui al quarto
comma dello stesso art. 24. L'importo così destinato
alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà
suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di
detta categoria e sarà pagato secondo le modalità di
cui al successivo articolo 33. In nessun caso la quota
unitaria di una determinata categoria potrà essere
minore della quota unitaria di una categoria
inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà
fusa con la categoria superiore nei confronti della
quale si sia determinato il divario di quota. Se,
concorrendo tre categorie, la quota unitaria
risultante dalla fusione di due categorie dovesse
essere superiore alla quota unitaria della massima
categoria, si procederà alla fusione della tre
categorie in una unica. Il rimanente venticinque per
cento dell'importo destinato ai vincitori verrà
ripartito in parti uguali fra i vincitori di prima
categoria che hanno realizzato i due punti della
settima corsa. Nel caso che nessuno dei vincitori di
prima categoria abbia realizzato i due punti
aggiuntivi, la quota del venticinque per cento del
montepremi si aggiungerà alla corrispondente quota
del concorso successivo riservata ai vincitori di
prima categoria che realizzano i due punti aggiuntivi.
Nel caso di categoria unica, il venticinque per cento
del montepremi verrà ripartito in parti uguali fra
tutti coloro che hanno realizzato i due punti
aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale punteggio,
la quota del venticinque per cento si aggiungerà alla
corrispondente quota del concorso successivo. Nel caso
di annullamento della settima corsa l'importo del
venticinque per cento del montepremi del concorso e
delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti,
verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i
vincitori di prima categoria. Art. 30 - Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore con un tagliando o scheda convalidata elettronicamente di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine od il cui numero d'ordine risulti pubblicato come vincente in una categoria diversa da quella alla quale ritenga debba essere assegnato, od il cui numero d'ordine non risulti incluso nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o la diversa o la complementare assegnazione alla categoria dei vincitori soltanto mediante la presentazione di reclamo scritto. Tale reclamo deve essere accompagnato dal tagliando n. 1 (figlia) della scheda di partecipazione al concorso o dalla scheda convalidata dalla macchina validatrice e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire alla competente Sede di Zona entro e non oltre il nono giorno successivo alla data di pubblicazione dei numeri dei tagliandi vincenti nel Bollettino Ufficiale del concorso. Il termine si intende scaduto alle ore 12 dell'ultimo giorno utile. Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore e che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino Ufficiale è tenuto a far pervenire alla Sede di Zona competente. il tagliando n. 1 (figlia) o la scheda convalidata dalla macchina validatrice entro il termine stabilito per i reclami. Presso ogni Sede di Zona la Commissione di cui all'art. 3 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica. I reclami accolti. e quelli respinti debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale. Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla Commissione Centrale prevista nell'art. 4. Tale procedura deve essere seguita in ogni caso per i reclami presentati senza la parte figlia della scheda di partecipazione. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la parte figlia della scheda di partecipazione, oppure la scheda convalidata dalla macchina validatrice egli dovrà. a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire alla competente Sede di Zona entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso. Art. 31 - La Commissione Centrale prevista dall'art. 4 ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle Commissioni di Zona ai sensi dell'articolo precedente. Le decisioni della Commissione Centrale devono essere emanate entro 30 giorni dalla data del concorso. In tale caso il calcolo delle quote unitarie è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le colonne vincenti anche quelle oggetto del reclamo, la quota relativa alle quali viene però accantonata per essere successivamente attribuita ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 32 comma ultimo. dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto della quota tra i vincitori definitivi qualora invece, sia stato promosso giudizio, la quota stessa rimane accantonata fino all'esito definitivo del giudizio stesso. Art. 32 - La Commissione Centrale di cui all'art. 4 compila sulla base degli accertamenti delle Commissioni di Zona, il riassunto generale delle colonne vincenti e determina le quote unitarie definitive che saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale. In nessun caso e per nessuna ragione sono ammessi reclami dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle quote definitive dei premi. Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione, cesserà altresì per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione dei tagliandi n. 3 (matrice) di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelli relativi a reclami non accolti. e sarà definitivamente preclusa qualsiasi domanda o pretesa comunque attinente al concorso. Ogni presunto diritto, comunque attinente o conseguente al non accoglimento del reclamo, dovrà essere esercitato in giudizio entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dei reclami non accolti. Art.
33 - Il pagamento dei premi verrà effettuato,
a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando n. 1
(figlia) con le modalità stabilite dall'ente gestore
e pubblicate nel Bollettino Ufficiale recante le quote
definitive dei premi di ogni concorso. Tale pagamento
avverrà previo ritiro del tagliando predetto, oppure
della scheda convalidata dalla macchina validatrice
escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore
non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio
può essere disposto. decorso il termine di decadenza
di 180 giorni di cui all'art. 34, sempre che esistano
ampi ed obiettivi elementi di identificazione
dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle
iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso
dell'ente gestore. Art. 35 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 25 dovesse verificarsi la distruzione totale o parziale dei tagliandi n. 3 (matrice) ricevuti e custoditi, i tagliandi n. 3 (matrice) distrutti saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi partecipanti avranno diritto solamente al rimborso della posta giocata al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle giocate convalidate elettronicamente qualora dovesse verificarsi la totale o parziale distruzione dei dischi ottici, delle carte memoria dei dischi magnetici e dei tabulati ricevuti e custoditi. La medesima norma sarà applicata qualora. all'inizio delle operazioni soprammenzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o dei suoi sigilli. Ove le ipotesi di cui vale ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 25 saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate. Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto in materia tecnica riguardante lo svolgimento delle corse varranno in ogni caso le disposizioni contenute nei Regolamenti dell'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli in genere. Art. 37 - La responsabilità del gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata. Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Milano sede del gestore. Art. 38 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente Regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.agicos - red |
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