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Art. 1 - L'Agenzia delle
Entrate, Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni
esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo
14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici
abbinato alle estrazioni del gioco del lotto. Detto
concorso, istituito col Decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro,
numero 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte
dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n. 20 Finanze,
foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per
l'applicazione e l'esecuzione del Decreto Legislativo
14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,
modificato con il Decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente
regolamento speciale.
Art.
2 - La
gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del
Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL
S.p.A., con sede in Milano, che assume la qualifica di
gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art.
3 - Il
concorso consiste nel pronosticare i primi numeri
estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze,
Milano, Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente
dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine
alfabetico delle ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto;
la somma dei punti (massimo sei) si prende a base per
la determinazione dei vincitori, come previsto
dall'art. 14.
Per il conseguimento della vincita di seconda
categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei
sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui
al primo comma del presente articolo e il numero primo
estratto nella ruota di Venezia, denominato
"numero complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale
al primo estratto di una ruota che in ordine
alfabetico la precede, ai fini della determinazione
dei numeri vincenti, viene preso in considerazione il
secondo numero estratto; se anche il secondo estratto
sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota
che precede, viene preso in considerazione il terzo
numero estratto, e così via.
La medesima procedura si applica anche nei confronti
del numero complementare. Qualora non sia possibile
determinare una combinazione vincente di prima
categoria con punti 6 o di seconda categoria, con
punti 5 più il numero complementare, perché nelle
sei ruote utili per l'individuazione del pronostico
vengono estratti numeri uguali o per qualsiasi altro
motivo, si applica la disposizione prevista al terzo
comma dell'art. 14.
Art.
4 - La
partecipazione al concorso deve tassativamente
avvenire servendosi di apposite schede stampate e
distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante
macchine validatrici elettroniche.
La scheda è composta da due sezioni, la prima,
destinata alla marcatura, è suddivisa in due pannelli
recanti ciascuno novanta caselle contrassegnate ognuna
da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto
oggetto del pronostico.
Art.
5 - Il
giocatore esprime il proprio pronostico mediante
l'apposizione nell'apposita casella, in corrispondenza
del numero da pronosticare, di un segno idoneo ad
essere individuato dall'apparecchiatura di lettura
della macchina.
Il pronostico deve essere formulato marcando, senza
correzioni o alterazioni o contraddizioni, il numero
che si intende pronosticare primo estratto in una
qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate nel primo
comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda è
destinata alla stampa effettuata dalla macchina
validatrice che riporterà in chiaro i numeri
derivanti dalla lettura delle marcature effettuate
nella prima sezione dal giocatore.
Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di
giocate singole e/o sistemistiche integrali da un
minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate. Una
giocata minima si compila marcando sei numeri su
ciascun pannello della prima sezione della scheda. Una
giocata sistemistica si effettua marcando da un minimo
di sette ad un massimo di venti delle novanta caselle
contrassegnate dai novanta numeri del lotto,
ottenendosi più giocate, secondo la formula delle
combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico è
il seguente:
| Numeri
in gioco |
Giocate
effettuate |
| 7 numeri |
7 giocate |
| 8 numeri |
28 giocate |
| 9 numeri |
84 giocate |
| 10 numeri |
210 giocate |
| 11 numeri |
462 giocate |
| 12 numeri |
924 giocate |
| 13 numeri |
1.716 giocate |
| 14 numeri |
3.003 giocate |
| 15 numeri |
5.005 giocate |
| 16 numeri |
8.008 giocate |
| 17 numeri |
12.376 giocate |
| 18 numeri |
18.564 giocate |
| 19 numeri |
27.132 giocate |
| 20 numeri |
38.760 giocate |
È
consentita la partecipazione al concorso con giocate a
combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad un
massimo di 38.760 giocate, mediante l'indicazione dei
pronostici "basi" e dei pronostici
"varianti", utilizzando apposite schede
distribuite dall'Ente gestore, convalidabili mediante
macchine elettroniche. La scheda a combinazioni
sistemistiche è composta da due sezioni, la prima,
destinata alla marcatura, è costituita da due
pannelli, uno per la marcatura dei pronostici
"basi" e l'altro per la marcatura delle
"varianti". Il primo è suddiviso in
novantacinque caselle, cinque per la scelta della
combinazione dei numeri indicati nel pannello
"basi" con i numeri indicati nel pannello
"varianti" e novanta, contrassegnate
ciascuna da un numero da uno a novanta quanti sono i
numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici
"basi"; il secondo per la marcatura delle
"varianti", è suddiviso in novanta caselle
recanti ognuna un numero da uno a novanta.
Le giocate vengono effettuate marcando, senza
correzioni o alterazioni o contraddizioni, almeno
sette numeri differenti fra loro di cui almeno uno nel
pannello "basi" e almeno due nel pannello
"varianti". Se nel pannello "basi"
vengono marcati più numeri dovrà essere marcata
anche una delle cinque caselle per la scelta della
combinazione dei numeri indicati in "basi"
presi uno, due, tre, quattro, cinque alla volta,
rispettivamente con cinque, quattro, tre, due, uno dei
numeri indicati nel pannello "varianti". Nel
caso di marcatura dei numeri su un solo pannello si
otterranno combinazioni integrali con un minimo di
sette giocate. La seconda sezione è destinata alla
convalida ed alla stampa in chiaro effettuata dalla
macchina validatrice che riporterà in sequenza i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature
risultanti nella prima sezione.
E' consentita la possibilità di effettuare giocate
sistemistiche denominate "a caratura".
La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal
ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da
un minimo di due ad un massimo di centoventicinque,
rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla
macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori.
Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al
valore complessivo delle giocate diviso per il numero
delle quote, non può essere inferiore a EUR 5,00.
Art.
6 - La
convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo
la scheda di partecipazione al concorso nella apposita
apertura della macchina validatrice che, all'atto
dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore
l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore
premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida
risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina
validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre
che dei numeri pronosticati, anche dei seguenti dati:
i codici di controllo, il numero che contraddistingue
il concorso settimanale, la data di estrazione dei
numeri del lotto al quale il concorso stesso si
riferisce, il codice di zona, il codice di
ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di
giocate convalidate e il numero progressivo della
giocata, la data e l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri
stampati dalla macchina validatrice sulla scheda.
All'atto del ritiro della scheda convalidata il
giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di
difformità tra i pronostici marcati manualmente e
quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha
la facoltà di chiedere l'annullo della scheda
convalidata, previa restituzione al ricevitore della
scheda predetta.
E' consentita la stampa e la convalida, realizzate
dalla macchina validatrice su speciali schede anche
senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla
stessa macchina validatrice o da un computer ad essa
collegato.
All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è
tenuto ad accertare l'esatta convalida delle giocate
in essa stampate.
Art.
7 - Dopo
la convalida, il partecipante ritira la scheda
convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni
cura e diligenza costituendo documento valido per il
ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla
macchina validatrice sulla scheda giocata e
convalidata vengono registrati nella memoria interna
della stessa validatrice ed in una seconda carta
memoria estraibile e successivamente trasmessi,
all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea
telefonica, all'elaboratore zonale di competenza.
L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro
Elaborazione Dati, provvederà a trasferire, previ gli
opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi
dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e
non modificabili che, consegnati alla Commissione di
Zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto,
costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle
schede del concorso.
Art.
8 - La
posta unitaria di partecipazione al concorso e' di EUR
0,408 per colonna. La giocata minima non può essere
inferiore a due poste.
Per partecipare al concorso occorre consegnare la
scheda compilata e pagare le poste relative. La
partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici
dell'Ente gestore appositamente designati.
A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei
partecipanti, la partecipazione può altresì
effettuarsi presso "ricevitori autorizzati"
dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei
partecipanti e sono obbligati ad osservare e far
osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che
disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono
essere contraddistinte da apposita insegna di
caratteristiche uniformi. A decorrere dal 1 gennaio
2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore
per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto
e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al
pubblico per colonna pari a EUR 0,50. Analoga somma è
dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta
presso gli uffici dell'Ente gestore.
E' consentita l'effettuazione di due o più giocate,
valevoli per più concorsi consecutivi con le schede
di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi
ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno
archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10,
fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare
complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2
della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché dal
35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art.
9 - L'Ente
gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le
matrici elettroniche delle schede debbono risultare
custodite negli archivi di cui al successivo art. 10
prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.
Art.
10 - Per
la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o
altro ufficio abilitato dell'Ente gestore, è
predisposto un apposito locale nel quale sono
sistemati uno o più armadi di sicurezza provvisti di
serratura a tre chiavi differenti e congegno di
controllo.
Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto,
vengono depositati negli archivi di cui al primo comma
del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una
sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In
caso di parziale o totale impossibilità di
registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno
archiviati, previa verbalizzazione le carte memoria
e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale
contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i
cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono
controllate e sorvegliate da una Commissione composta
dal Direttore Regionale delle Entrate o da un suo
rappresentante, da un funzionario amministrativo di
prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un
rappresentante del Sindaco. La Commissione verbalizza
il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria
e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al
numero delle schede giocate, il numero delle giocate
annullate e il totale delle giocate da conteggiare a
montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla
presenza dei tre componenti della Commissione la quale
provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le
chiavi.
Art.
11 -
Concorrono alla determinazione delle combinazioni
vincenti solamente quelle risultanti dalle schede
registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria
e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore
zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti
risultano custodite a norma dell'articolo precedente.
Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di
contestazione.
Qualora la scheda convalidata elettronicamente non
fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al
concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non
avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al
rimborso della posta pagata, dietro consegna della
scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il
caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto
dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei
ricevitori autorizzati nello svolgimento delle
rispettive attività. Tale disposto si applica anche
nel caso in cui non fosse possibile ottenere la
matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta
memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui
tabulati.
L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori
autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la
mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via
telefonica o della mancata consegna delle carte
memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico
mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale
di accettazione delle schede sino alla scadenza del
termine per la presentazione dei reclami, previsto
dall'art. 15.
Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse
dal concorso anche nella ipotesi in cui la
pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata
regolare.
Art.
12 -
Qualora prima del compimento delle operazioni di cui
all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza
maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi
ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati
custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno
dichiarate escluse dal concorso ed i relativi
concorrenti avranno diritto solamente al rimborso
della quota della posta destinata alla massa premi.
La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio
delle operazioni di cui sopra dovesse essere
constatata la non integrità dell'archivio o della sua
chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti
dovessero verificarsi dopo il compimento delle
operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate
valide solamente le giocate vincenti già accertate e
verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui
all'art. 15.
Art.
13 -
Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente
gestore, conosciuti i risultati ufficiali
dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i
numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i
propri uffici ove è avvenuta la custodia delle
matrici elettroniche, a rilevare, mediante
elaborazione elettronica dei dati registrati nella
memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi
siano combinazioni di numeri che possono essere
dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla
Commissione di Zona di cui all'art. 10.
La Commissione di Zona, previa constatazione
dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura,
estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e/o le
eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei
numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede
alla stampa delle schede che hanno totalizzato
punteggio vincente e del relativo elenco, oppure
estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate
recanti combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la
Commissione di Zona, stabilito il numero delle giocate
che dovranno concorrere alla ripartizione del
montepremi, provvede alla collocazione dei dischi
ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e
alla chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere
riaperto per la necessità di successive giornate di
concorso solamente dopo la scadenza del termine dei
reclami di cui all'art. 15.
Le operazioni della Commissione vengono svolte senza
l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali
collaboratori nominati dall'Amministrazione delle
Finanze e sono descritte in un apposito verbale al
quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei
concorrenti, dalla determinazione delle giocate
vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche
risultino indecifrabili in modo da non consentire
l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art.
14 - Le
giocate vincenti sono di norma di cinque categorie.
Alla prima categoria appartengono quelle in cui i
pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei
ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono
esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in
cui sono esatti cinque pronostici più il "numero
complementare" (primo estratto nella ruota di
Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta
categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3
pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna
categoria viene attribuito il 20 per cento
dell'importo complessivo destinato ai vincitori a
norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate
vincenti di ogni singola categoria va ripartito in
parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva
categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6
e/o di seconda categoria con punti 5 più il numero
complementare, i relativi montepremi andranno ad
accumularsi con quello della corrispondente categoria
del concorso successivo. Qualora in tale concorso non
si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con
punti 5 più il "numero complementare", i
rispettivi importi dei due montepremi andranno ad
incrementare i relativi montepremi del concorso
successivo per le stesse categorie, e così fino al
concorso nel quale saranno realizzate vincite con
punti 6 e/o con punti 5 più il "numero
complementare".
In
mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o
di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta
categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono
ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi
siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti è unica,
la massa dei premi, detratte le eventuali quote da
accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di
seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le
giocate vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun
punteggio vincente, l'intero montepremi andrà ad
accumularsi con il montepremi del concorso successivo
e se anche in tale concorso non si realizzassero
punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad
incrementare il montepremi del concorso successivo
fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata
categoria potrà essere minore della quota unitaria di
una categoria inferiore. In tale caso la categoria
inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei
confronti della quale si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione
di due categorie dovesse essere più alta della quota
unitaria della categoria superiore, si procederà alla
fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria
risultante dalla fusione di tre categorie dovesse
essere più alta della quota unitaria della categoria
superiore, si procederà alla fusione delle quattro
categorie. Se la quota unitaria risultante dalla
fusione delle quattro categorie dovesse essere
superiore alla quota unitaria della massima categoria,
si procederà alla fusione delle cinque categorie in
una unica.
Art.
15 -
L'Ente gestore pubblica entro il secondo giorno dalla
data di svolgimento del concorso, un Bollettino
ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono elencati
gli estremi delle schede contenenti giocate vincenti.
Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della
Commissione Centrale di cui all'art. 16, sono resi
noti l'ammontare della massa dei premi, il numero
delle giocate vincenti per ogni singola categoria, la
misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento
dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa
interessare i partecipanti.
L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del
Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad
elencare, in un apposito Bollettino ufficiale da porre
in visione presso ogni singola ricevitoria, gli
estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al
premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni
ricevitoria. Il giocatore che non abbia la
possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di
ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla
sede competente dell'Ente gestore il tagliando figlia
entro il termine stabilito per i reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino
ufficiale degli estremi di una scheda con la quale si
ritenga di essere vincitore con una o più giocate o
in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con
un numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene
di aver diritto, il partecipante può avanzare reclamo
scritto per ottenere il riconoscimento del premio o
dei premi.
Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di
partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da
ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio
dell'Ente gestore entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione degli
estremi delle schede con giocate vincenti nel
Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la Commissione di cui
all'art.10 procederà, sulla scorta delle matrici
elettroniche contenute nel disco ottico e/o nelle
carte memoria e/o nel tabulato stampato
dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla
decisione dei reclami tempestivamente presentati,
redigendone verbale e disponendo le necessarie
variazioni al numero di giocate vincenti in prima
verifica.
I reclami accolti e quelli respinti devono essere
pubblicati nel Bollettino ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami
che appaiono di non pronta e agevole decisione alla
Commissione Centrale prevista dall'art.16. Tale
procedura deve essere eseguita in ogni caso per i
reclami presentati senza la scheda convalidata.
Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al
reclamo la scheda convalidata, egli dovrà, a pena di
decadenza da ogni diritto, farla pervenire al
competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre
il ventesimo giorno dalla data del concorso.
Art.
16 -
Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita
una Commissione Centrale composta da un Magistrato
dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di grado
superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che
la presiede, dal Direttore Centrale per i Rapporti con
Enti Esterni e da due Dirigenti rispettivamente del
Ministero dell'Interno e della Ragioneria Generale
dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del
Direttore Centrale per i Rapporti con Enti esterni
partecipa, in sua sostituzione, il Dirigente della
Divisione concorsi pronostici.
In caso di impedimento o di assenza del Magistrato,
presiede la Commissione il Direttore Centrale per i
Rapporti con Enti Esterni o chi lo sostituisce.
Assolve le mansioni di segretario, un funzionario
della carriera direttiva della Direzione Centrale per
i Rapporti con Enti Esterni.
La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati
concernenti la riscossione delle poste, stabilisce
l'importo del montepremi e, in base al numero delle
giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di
Zona, determina il numero complessivo di tali giocate,
nonché le quote da pagare alle giocate stesse, a
seconda delle categorie di appartenenza.
Art.
17 - La
Commissione Centrale ha altresì il compito di
esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai
giocatori ed in particolare modo i reclami non decisi
dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo comma
dell'art.15. In merito a questi ultimi reclami le
decisioni della Commissione Centrale debbono essere
adottate entro trenta giorni dalla data del concorso e
debbono essere pubblicate nel primo Bollettino
ufficiale immediatamente susseguente.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso
alla Commissione Centrale, la quota dei premi
assegnata ad ogni giuocata vincente è definitiva.
Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in
attesa delle decisioni della Commissione Centrale, il
calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato
comprendendo provvisoriamente tra le giocate vincenti
anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle
quali viene però accantonato per essere
successivamente attribuito ad esse in caso di
accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami
siano accolti, le quote di premio diventano
definitive. Se uno o più reclami siano respinti, si
attende il decorso dei termini fissati nell'ultimo
comma del presente articolo, dopo di che, se nessun
giudizio è stato promosso, si procede al riparto del
premio o dei premi tra le giocate vincenti definitive.
Qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio
o i premi rimangono accantonati fino all'esito
definitivo del giudizio stesso.
Trascorsi settantacinque giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale dei dati della Commissione
Centrale cesserà per l'Ente Gestore ogni obbligo di
ulteriore conservazione delle matrici elettroniche di
ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle
relative ai reclami non accolti.
Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi
all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta
giorni successivi alla data di pubblicazione
dell'esito del reclamo di cui all'art.15. Resta ferma
l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria,
anche in mancanza del previo esperimento del reclamo,
entro i sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.
Art.
18 - Il
pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a
spese dell'esibitore della scheda, con le modalità
stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel
Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite
dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino
ufficiale le modalità di pagamento dei premi
conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della
scheda escluso qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione
dei premi se non ne richiedano il pagamento nel
termine di centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi
della scheda vincente.
Art.
19 - La
partecipazione al concorso implica la piena conoscenza
del presente regolamento e l'accettazione
incondizionata delle norme in esso contenute.
Il foro competente per territorio in ogni controversia
relativa alla partecipazione al concorso è quello di
Roma.
agicos - red
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