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SCOMMESSE SPORTIVE: IL REGOLAMENTO |
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Art.1 1.
Il presente regolamento disciplina
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I.
sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto
il proprio controllo, ivi comprese le competizioni
internazionali, i giochi mondiali, continentali, di
area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport
olimpici. 2.
Agli effetti del presente regolamento assume la
qualifica di gestore il C.O.N.I. se direttamente
organizza ed esercita l'attività di scommessa. E'
considerato altresì gestore il concessionario che
provvede con propria organizzazione all'esercizio
delle scommesse. Art.2 1.
Il C.O.N.I. può attribuire, con gara da
espletare secondo la normativa nazionale e
comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle
scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a
quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla
solidità finanziaria, sulla base dei seguenti
criteri: a.
trasparenza dell' assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di
accettazione delle scommesse; b.
potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri
programmati e controllabili; c.
omogeneità ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari; d.
eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali
per il concessionario in funzione dei costi di
avviamento; e.
garanzia della libertà di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni
attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri
enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun
concessionario; f.
previsione di modalità di controllo
centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei
relativi flussi finanziari, anche mediante
l'imposizione ai concessionari di obblighi di
segnalazione all'amministrazione finanziaria di
scommesse anomale per entità economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per
la gestione delle scommesse strumenti informatici
conformi alle specifiche tecniche stabilite con
decreto del Ministero delle finanze; g.
durata non inferiore a sei anni; h.
l'accettazione delle scommesse avviene nei
locali nei quali non si svolgono attività diverse
dalla accettazione di scommesse. 2.
Il C.O.N.I., entro il 31 dicembre di ogni anno,
pubblica il piano delle concessioni che intende
mettere a gara nell'anno successivo. 3.
Le concessioni per l'esercizio delle scommesse
sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 4.
Con decreto del Ministro delle finanze sono
approvate, su proposta del C.O.N.I., le convenzioni
tipo che accedono alle concessioni di cui al presente
regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9. 5.
Il trasferimento della concessione è
consentito previa autorizzazione del Ministero delle
finanze. 6.
Se il concessionario è costituito in forma di
società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di
voto o le quote vanno intestate a persone fisiche,
società in nome collettivo o in accomandita semplice.
E' escluso il trasferimento per semplice girata di
dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo
periodo comunicano al C.O.N.I. l'elenco dei soci
titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle
quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti
di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui
al presente comma comporta la decadenza della
concessione. 7.
Il C.O.N.I. affida la gestione delle scommesse
a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di
cui al comma 1, con propria delibera. La gestione
delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno
due concessionari. 8.
Il C.O.N.I., nel caso di singole concessioni a
diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti
i punti di accettazione. 9.
Il C.O.N.I. effettua direttamente la gestione
del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi
con gara da espletare secondo la normativa nazionale e
comunitaria. E' vietata la partecipazione alla gara ai
soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi
precedenti, la concessione per l'esercizio delle
scommesse. 10.
Non è ammessa la contemporanea titolarità,
anche parziale, diretta o per interposta persona, di
partecipazioni in società sportive di cui
all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di
concessioni per l'accettazione delle scommesse. Art.3 1.
1. Il C.O.N.I., d'intesa con il Ministero delle
finanze, con propria delibera dichiara la decadenza
dalla concessione: a.
quando è accertato il venire meno di uno dei
requisiti o delle condizioni stabilite per
l'attribuzione della concessione dal presente
regolamento o dal relativo bando; b.
quando il concessionario non rispetta le
disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2; c.
in caso di interruzione dell'attività per
cause non dipendenti da forza maggiore; d.
per inosservanza delle disposizioni contenute
nel comma 2 dell'articolo 7. 2.
Con le medesime modalità di cui al comma 1, il
C.O.N.I. revoca la concessione quando nello
svolgimento dell'attività sono commesse gravi
violazioni delle disposizioni previste dal presente
regolamento e dalla convenzione, nonché dalla
normativa tributaria. 3.
Il concessionario nei cui confronti è stato
adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non
può concorrere, nè direttamente nè per interposta
persona nè per il tramite di società, nei tre anni
successivi alla data di pubblicazione del detto
provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni. 4.
La disposizione di cui al comma 3 si applica
anche agli amministratori e ai soci di controllo delle
società concessionarie. Art.4 1.
Le scommesse possono essere effettuate al
totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2.
Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui
ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo
stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è
ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le
specifiche modalità indicate nel presente
regolamento. 3.
Le scommesse a quota fissa sono quelle per le
quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è
previamente concordata tra lo scommettitore ed il
gestore delle scommesse. 4.
L'unità di scommessa e la scommessa minima
sono fissate con delibera del C.O.N.I. 5.
E' vietato l'utilizzo del sistema del
riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque
forma di scommessa non contemplata nel presente
regolamento. 6.
Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli
effettuati a totalizzatore e a quota fissa, e nuove
modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o
telematico, sono stabilite, anche, su proposta del
C.O.N.I., con decreto del Ministro delle finanze. Art.5 1.
Le scommesse hanno per oggetto i risultati
parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva
di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta
sotto il controllo del C.O.N.I. 2.
Le scommesse possono avere per oggetto anche
fatti connessi alle competizioni stesse purché
riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti
arbitrali. Art.6 1.
Il C.O.N.I., d'intesa col Ministero delle
finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e,
con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono
ammessi alle scommesse. 2.
Il C.O.N.I. rende pubbliche le competizioni
sportive oggetto delle scommesse con un programma
ufficiale redatto periodicamente e comunicato al
Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il
documento in riferimento al quale le scommesse sono
accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento
la data, l'ora d'inizio, il luogo di svolgimento,
nonché i tipi di scommessa ammessi e la relativa unità
base di scommesse. 3.
Sulla base del programma ufficiale di cui al
comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei
luoghi di raccolta del gioco, il programma di
accettazione contenente le singole condizioni delle
scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su
almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale
le quote di apertura in relazione a ciascun evento
oggetto di scommessa e le altre notizie utili per
l'effettuazione delle scommesse. 4.
Tutta l'attività sportiva è riferita
all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio
nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi
automatizzati impiegati per la gestione delle
scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse
connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute
delle scommesse e dei documenti sono stampigliate
sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale. Art.7 1.
Le scommesse sono effettuate esclusivamente
presso i punti di accettazione espressamente
autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica
sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente
regolamento, il quale è esposto al pubblico nei
luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. 2.
E' vietata ogni forma di intermediazione. 3.
Il termine dell'accettazione delle scommesse
non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della
competizione sportiva. 4.
Le modifiche dell'orario di inizio delle
competizioni comportano, in caso di posticipazione e
se tempestivamente comunicate, il protrarsi del
termine di accettazione; in caso di anticipazione, le
modifiche comportano il rimborso delle scommesse
accettate. Art.8 1.
La scommessa è considerata valida quando il
risultato dell'avvenimento è convalidato sul campo e
quando l'avvenimento è rinviato ed effettuato il
giorno successivo a quello in programma. La scommessa
è considerata non valida quando l'avvenimento non si
è svolto e quando nessun concorrente si è
classificato. 2.
Nel caso di scommesse su risultati parziali o
su altri fatti connessi alla competizione, la
scommessa è comunque valida quando il risultato nella
stessa pronosticabile è già maturato sul campo,
anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è
sospeso o annullato. 3.
Nei casi di inversione di campo nelle
competizioni a squadre, è consentita la sostituzione
della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le
scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro
termini. 4.
Nel caso di mancata partecipazione alla
competizione di un concorrente, le scommesse accettate
su quel concorrente sono ritenute perdenti. 5.
Ai fini della determinazione della vincita si
tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e
convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali.
Il risultato è tempestivamente reso pubblico dal
C.O.N.I.; le eventuali modificazioni al risultato
conseguito sul campo non influiscono sull' esito delle
scommesse effettuate. 6.
La scommessa è considerata vincente quando
tutti i termini con i quali è stata espressa sono
conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa
si riferisce. Art.9 1.
Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando: a.
nel caso di avaria ai sistemi informatici, non
sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle
scommesse; b.
la scommessa è considerata non valida; c.
si verifica l'ipotesi di cui al comma 4,
dell'articolo 7. 2.
Gli scommettitori sono informati del diritto al
rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi
dove le scommesse sono state accettate. 3.
L' importo rimborsato, la data e l'orario di
effettuazione del rimborso risultano da annotazione
apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa. 4.
Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso
se non chiede la restituzione della somma scommessa
entro 60 giorni decorrenti da quello di effettuazione
dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa
medesima. Il gestore provvede ad effettuare il
rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di
cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il
termine predetto sono acquisiti dal C.O.N.I. Art.10 1.
La scommessa accettata è certificata dalla
ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le
modalità di cui all'articolo 15. 2.
La ricevuta costituisce l'unica prova di
partecipazione alla scommessa e non può essere
sostituita da nessun altro documento o da prova
testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione
si perde il diritto alla riscossione della vincita e
all'eventuale rimborso. 3.
All'atto del ritiro della ricevuta, lo
scommettitore accerta che gli estremi della scommessa
sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso
alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia
allontanato dallo sportello. 4.
Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da
parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente
annullata. 5.
Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, è
consentita la sostituzione di una ricevuta con altra
di uguale importo, previo annullamento della
precedente ricevuta. 6.
Se si riscontra, prima della chiusura
dell'accettazione del gioco, che una ricevuta è priva
dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o
rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere
annullata a richiesta dello scommettitore. Art.11 1.
Il pagamento delle scommesse vincenti è
effettuato subito dopo la convalida del risultato e la
diramazione delle quote per le scommesse a
totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le
scommesse a quota fissa, unicamente dietro
presentazione della ricevuta delle stesse. Non può
procedersi al pagamento delle scommesse le cui
ricevute sono alterate o sulle quali non risultano
tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per
vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento
risultano da annotazione apposta dal sistema sulla
ricevuta delle scommesse. 2.
Il pagamento delle scommesse vincenti al
totalizzatore, di importo unitario superiore a lire
30.000.000, è effettuato entro il primo giorno
lavorativo successivo alla diramazione delle quote. 3.
Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è
stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade
dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento
entro 60 giorni decorrenti dalla data di effettuazione
della gara oggetto della scommessa. Le vincite non
riscosse entro il predetto termine sono acquisite da
C.O.N.I. Art.12 1.
Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo
delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I., al netto
dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951,
n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese
relative all'accettazione e alla raccolta delle
scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore
nazionale. Art.13 1.
Competente per l'accertamento dell'imposta
unica è l'ufficio delle entrate nella cui
circoscrizione si svolge l'attività di accettazione
delle scommesse relative alle gare sportive. Fino
all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è
competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul
valore aggiunto. 2.
I funzionari del Ministero delle finanze,
muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono
abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti
necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e
ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove
si accettano le scommesse. Art.14 1.
I concessionari per l'esercizio delle scommesse
muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
presentano, prima dell'inizio dell'attività, anche in
via telemetica, la dichiarazione di inizio di attività,
redatta su stampato conforme al modello approvato con
decreto del direttore generale del dipartimento delle
entrate, all'ufficio competente e prestano idonea
garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento
dell'imposta. 2.
I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione
o della concessione e quelli di divieto di
prosecuzione dell'attività adottati dal C.O.N.I. sono
comunicati al questore per il ritiro
dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di
sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati
dal questore sono comunicati al C.O.N.I. per
l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 3. Art.15 1.
I concessionari trasmettono in tempo reale i
dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che
emette immediatamente le ricevute, numerate
progressivamente per i vari tipi di scommessa. 2.
I dati contenuti nelle ricevute sono
determinati con decreto del Ministero delle finanze. Art.16 1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa. 2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scomessa, alle sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi. Art.17 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.agicos - red |
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