L'Italia ieri ha notificato in
Commissione Europea un decreto direttoriale che riporta le "Misure
per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi
numerici a totalizzatore nazionale". Il decreto si riferisce a
Superenalotto, Superstar e Win for Life commercializzati online. Il
progetto notificato si colloca nell'alveo della precedente procedura
già inviata a Bruxelles concernente il progetto di regole tecniche
in materia di decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta a
distanza del gioco con vincita in denaro, avente a oggetto gli atti
finalizzati all'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge
Comunitaria 2008. Il progetto di decreto è costituito da nove
articoli: i primi tre contengono rispettivamente le definizioni
usate ai fini dell'applicazione del decreto, l'individuazione del
relativo ambito di applicazione e l'indicazione dei soggetti ammessi
alla raccolta a distanza dei giochi. Nei successivi articoli sono
dettati:
- i requisiti minimi del contratto
per la raccolta a distanza che deve essere sottoscritto dai
concessionari e dai punti vendita ed approvato da AAMS;
- le specifiche di gestione dei sistemi;
- le condizioni cui è subordinata la partecipazione ai giochi
numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza;
- il rinvio all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge
Comunitaria, ndR) per la disciplina del conto di gioco;
- le regole per il pagamento delle vincite;
- le disposizioni transitorie e la decorrenza dell'applicazione del
decreto notificato.
Lo stand still scadrà il prossimo
25 Ottobre. Di seguito il testo integrale del decreto:
Decreto Giochi Numerici online
GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI,
MAGGIORE LIBERTA' CONTRATTUALE TRA CONCESSIONARIO E PUNTI (1)
IL decreto appena trasmesso a Bruxelles sostituirà in toto il
precedente dell'11 giugno 2009. Le differenze tra i due testi in
realtà sono poche, la maggiore riguarda la contrattazione tra
concessionario e punti di vendita autorizzati. Il precedente decreto
infatti stabiliva che tutti i punti di vendita avessero diritto allo
stesso compenso. Il nuovo testo invece dispone che "a favore del
punto di vendita a distanza è previsto il compenso non inferiore a
quanto stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia,
fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73". In precedenza potevano essere autorizzati alla
raccolta a distanza - in via facoltativa - i concessionari per
giochi e scommesse online; per il bingo online; e i concessionari di
giochi e scommesse in possesso di titolo antecedente al 21 marzo
2006. Il nuovo testo fa riferimento solamente a "punti di vendita a
distanza autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e
all’esito positivo di apposita successiva e necessaria istruttoria,
volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti:
assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS, assenza di
illeciti o comportamenti irregolari nella conduzione della rete di
vendita dei giochi pubblici". (segue)
GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, IL CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO
(2)
Resta sostanzialmente identica la restante disciplina. I punti di
vendita devono quindi concludere un contratto con il concessionario
(conforme allo schema di contratto-tipo approvato dai Monopoli). Tra
i requisiti minimi: le modalità e i limiti di pagamento delle
vincite; l'obbligo di comunicare al concessionario, in forma
criptata, l'anagrafica dei giocatori (unici dati a venir trasmessi
in chiaro sono il codice di identificazione e il codice che
identifica la regione di residenza del giocatore); la disciplina
delle penali che il concessionario può irrogare in caso di
violazione degli obblighi contrattuali; i casi di sospensione della
raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su
iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso
di AAMS, e su richiesta degli stessi Monopoli; la necessità per il
punto di prestare una fideiussione a garanzia degli impegni assunti.
Il decreto dispone inoltre che il punto di vendita a distanza
realizzi "l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco e
il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche
tecniche definite dal concessionario stesso e approvate da AAMS".
(segue)
GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, SITI DEI PUNTI SERVONO DA PORTALE
(3)
Il sito del punto di vendita autorizzato continua a funzionare da
portale. Ha solamente il compito di reindirizzare il giocatore al
sito del concessionario. Una volta effettuato l'accesso al sistema
del punto vendita, il giocatore "accede all'interfaccia di gioco del
concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso". A
questo punto il sistema del concessionario comunica a quello del
punto di vendita la richiesta del giocatore; il sistema del punto di
vendita accerta che il deposito sul conto di gioco sia sufficiente
per la giocata. In caso negativo, il punto vendita dà comunicazione
al concessionario e - indicandone i motivi - al giocatore, sempre
però "attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario". In caso
positivo, invece, il concessionario convalida la giocata e ne dà
comunicazione al punto vendita. Quest'ultimo quindi effettua le
transazioni sul conto di gioco. Se con la giocata, l'utente ha vinto
uno dei premi istantanei, il concessionario effettua la
registrazione al momento della convalida, e ne dà comunicazione al
giocatore e al punto di vendita. (segue)
GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, IL PAGAMENTO DELLE VINCITE (4)
Le vincite fino a 5.200 - a seguito della comunicazione da parte del
concessionario - vengono pagate direttamente dal punto vendita a
distanza che effettua l'accredito sul conto di gioco. Per le vincite
di importo superiore, il giocatore deve rivolgersi a un punto di
pagamento, e esibire il codice univoco della giocata vincente e il
codice di identificazione del conto di gioco. Per queste ultime,
Aams costituisce una Commissione che - in possesso delle chiavi per
decrittare l'anagrafica - controlla l'identità del giocatore e la
veridicità della vincita, al fine di autorizzare il concessionario a
pagare la vincita. Per le vincite di importo particolarmente
elevato, il concessionario può adottare ulteriori misure di
sicurezza. (fine)