(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Luglio 2010 - Ore 09,26 - GIOCO ONLINE: ITALIA NOTIFICA A BRUXELLES DECRETO CON "MISURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE"

L'Italia ieri ha notificato in Commissione Europea un decreto direttoriale che riporta le "Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale". Il decreto si riferisce a Superenalotto, Superstar e Win for Life commercializzati online. Il progetto notificato si colloca nell'alveo della precedente procedura già inviata a Bruxelles concernente il progetto di regole tecniche in materia di decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta a distanza del gioco con vincita in denaro, avente a oggetto gli atti finalizzati all'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Comunitaria 2008. Il progetto di decreto è costituito da nove articoli: i primi tre contengono rispettivamente le definizioni usate ai fini dell'applicazione del decreto, l'individuazione del relativo ambito di applicazione e l'indicazione dei soggetti ammessi alla raccolta a distanza dei giochi. Nei successivi articoli sono dettati:

- i requisiti minimi del contratto per la raccolta a distanza che deve essere sottoscritto dai concessionari e dai punti vendita ed approvato da AAMS;
- le specifiche di gestione dei sistemi;
- le condizioni cui è subordinata la partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza;
- il rinvio all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria, ndR) per la disciplina del conto di gioco;
- le regole per il pagamento delle vincite;
- le disposizioni transitorie e la decorrenza dell'applicazione del decreto notificato.

Lo stand still scadrà il prossimo 25 Ottobre. Di seguito il testo integrale del decreto:

Decreto Giochi Numerici online

GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, MAGGIORE LIBERTA' CONTRATTUALE TRA CONCESSIONARIO E PUNTI (1)

IL decreto appena trasmesso a Bruxelles sostituirà in toto il precedente dell'11 giugno 2009. Le differenze tra i due testi in realtà sono poche, la maggiore riguarda la contrattazione tra concessionario e punti di vendita autorizzati. Il precedente decreto infatti stabiliva che tutti i punti di vendita avessero diritto allo stesso compenso. Il nuovo testo invece dispone che "a favore del punto di vendita a distanza è previsto il compenso non inferiore a quanto stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73". In precedenza potevano essere autorizzati alla raccolta a distanza - in via facoltativa - i concessionari per giochi e scommesse online; per il bingo online; e i concessionari di giochi e scommesse in possesso di titolo antecedente al 21 marzo 2006. Il nuovo testo fa riferimento solamente a "punti di vendita a distanza autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all’esito positivo di apposita successiva e necessaria istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS, assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella conduzione della rete di vendita dei giochi pubblici". (segue)

GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, IL CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO (2)

Resta sostanzialmente identica la restante disciplina. I punti di vendita devono quindi concludere un contratto con il concessionario (conforme allo schema di contratto-tipo approvato dai Monopoli). Tra i requisiti minimi: le modalità e i limiti di pagamento delle vincite; l'obbligo di comunicare al concessionario, in forma criptata, l'anagrafica dei giocatori (unici dati a venir trasmessi in chiaro sono il codice di identificazione e il codice che identifica la regione di residenza del giocatore); la disciplina delle penali che il concessionario può irrogare in caso di violazione degli obblighi contrattuali; i casi di sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, e su richiesta degli stessi Monopoli; la necessità per il punto di prestare una fideiussione a garanzia degli impegni assunti. Il decreto dispone inoltre che il punto di vendita a distanza realizzi "l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso e approvate da AAMS". (segue)

GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, SITI DEI PUNTI SERVONO DA PORTALE (3)

Il sito del punto di vendita autorizzato continua a funzionare da portale. Ha solamente il compito di reindirizzare il giocatore al sito del concessionario. Una volta effettuato l'accesso al sistema del punto vendita, il giocatore "accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso". A questo punto il sistema del concessionario comunica a quello del punto di vendita la richiesta del giocatore; il sistema del punto di vendita accerta che il deposito sul conto di gioco sia sufficiente per la giocata. In caso negativo, il punto vendita dà comunicazione al concessionario e - indicandone i motivi - al giocatore, sempre però "attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario". In caso positivo, invece, il concessionario convalida la giocata e ne dà comunicazione al punto vendita. Quest'ultimo quindi effettua le transazioni sul conto di gioco. Se con la giocata, l'utente ha vinto uno dei premi istantanei, il concessionario effettua la registrazione al momento della convalida, e ne dà comunicazione al giocatore e al punto di vendita. (segue)

GIOCHI ONLINE: GIOCHI NUMERICI, IL PAGAMENTO DELLE VINCITE (4)

Le vincite fino a 5.200 - a seguito della comunicazione da parte del concessionario - vengono pagate direttamente dal punto vendita a distanza che effettua l'accredito sul conto di gioco. Per le vincite di importo superiore, il giocatore deve rivolgersi a un punto di pagamento, e esibire il codice univoco della giocata vincente e il codice di identificazione del conto di gioco. Per queste ultime, Aams costituisce una Commissione che - in possesso delle chiavi per decrittare l'anagrafica - controlla l'identità del giocatore e la veridicità della vincita, al fine di autorizzare il concessionario a pagare la vincita. Per le vincite di importo particolarmente elevato, il concessionario può adottare ulteriori misure di sicurezza. (fine)

agicoscommesse - 23/07/2010 - gr/im

_______________________________________________________________________________________

 

© 2004 - A.Gi.Co.S s.r.l è un marchio registrato - Aut. Trib. di Roma n. 400/2004 del 07/10/2004

Sede Legale e Amministrativa: Via del Viminale 43 - 00184 Roma -

Tel. 06/47824642-47824156 - Fax 06-4741084 - amministrazione@agicos.it

Redazione: Via Federigo Verdinois 6 - 00159 Roma - 

Tel. 06/4074976-4065042 - Fax 06-40800265 - redazione@agicos.it

News, Informazioni, Sondaggi, Interviste sul Mondo dei Concorsi a Pronostico in Italia e all'Estero http://www.agicos.it

Tutto sul mondo delle scommesse http://www.agicoscommesse.it

© Vietata la riproduzione, anche parziale, senza citare la fonte